Fate attenzione alle possibili sanzioni del “Bonus prima casa”, applicabili a coloro che vendono la casa prima dei cinque anni.
In Italia, nel momento in cui si intende acquistare una proprietà è possibile godere di alcune agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’immobile selezionato e l’acquirente dovranno soddisfare determinati requisiti. Leggete questo articolo poiché è necessario prestare particolare attenzione a queste prerogative per non dover pagare particolari sanzioni e multe in caso di decadenza del bonus.
I requisiti per l’ottenimento del “bonus prima casa” sono i seguenti: l’immobile che deve essere acquistato non deve essere di lusso, ovvero non deve essere accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9. Nello specifico, la casa deve trovarsi nello stesso Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza oppure lavora. Inoltre, non è possibile possedere un’altra abitazione nello stesso Comune del nuovo immobile oppure aver già acquistato in passato una proprietà con il “bonus prima casa”. In caso contrario, l’acquirente dovrà assolutamente cedere l’abitazione prima del rogito.
Infine, il requisito maggiormente vincolante è quello di non poter vendere il nuovo immobile acquistato con il “bonus prima casa” prima dei cinque anni a partire dal momento del rogito. Questo impedimento è stato stabilito per fare in modo che il bonus venisse utilizzato solamente per scopo di lucro e speculativo, anziché abitativo. Ma che cosa si rischia e quali sono le eventuali sanzioni nel caso in cui si decidesse di vendere la proprietà prima della scadenza dei cinque anni?
Prima descrivere nel dettaglio quali possono essere le sanzioni per chi vende la proprietà prima dei cinque anni, è bene comprendere al meglio quali sono i vantaggi del “bonus prima casa”. Questo benificio permette di avere alcune agevolazioni fiscali: se qualcuno acquista un immobile da una società, allora l’IVA verrà ridotta del 4%. Mentre, nel caso in cui la compravendita avvenga tra privati, l’imposta di registro si riduce al 2%.
Se la vendita della casa avvenisse prima dei cinque anni dal rogito, dopo aver ottenuto l’agevolazione, l’acquirente perderebbe il bonus fiscale. Ma quali sono, dunque, gli effetti e le sanzioni? Il contribuente sarà tenuto a versare la differenza tra le imposte pagate al momento del rogito in modo agevolato e quelle che avrebbe realmente dovuto versare, come se non si avesse usufruito del bonus. Inoltre, dovrà essere versata una sanzione pari al 30% della differenza precedentemente calcolata.
Tuttavia, il contribuente può evitare di dover pagare completamente le imposte e la sanzione. Nel caso in cui, entro un anno dalla vendita dell’abitazione comprata con il “bonus prima casa”, si riesca ad acquistare un altro immobile, da destinare come principale abitazione, allora è possibile evitare la decadenza del beneficio. È bene ricordare che la nuova proprietà dovrà ugualmente soddisfare i requisiti “prima casa” precedentemente elencati.
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